Art. 43.
(Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno).

      1. In ogni istituto penitenziario sono tenuti, presso la biblioteca o altro locale cui i detenuti e gli internati possono

 

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accedere, i testi dell'ordinamento penitenziario, del regolamento e del regolamento interno, nonché delle altre disposizioni in materia.
      2. Ai detenuti e agli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, se occorre, anche successivamente, viene rilasciato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con la indicazione di come consultare i testi integrali.
      3. I detenuti e gli internati devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria, alla cui osservanza è tenuta anche la amministrazione penitenziaria.
      4. Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che comportano un potere disciplinare o consentono la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. In relazione alle loro capacità detenuti e internati possono collaborare alla definizione e alla attuazione di programmi di formazione o di lavoro.
      5. I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
      6. I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare. Si applica la disposizione del comma 4 dell'articolo 33.